Agevolazioni Fiscali

Anche per quest’anno sono molte le agevolazioni edilizie che consentiranno di portare in detrazione parte delle spese sostenute per la riqualificazione della propria casa.

Superbonus

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Bonus Ristrutturazioni

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Sismabonus

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Bonus Facciate

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Bonus Colonnine ricarica

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Bonus Barriere Architettoniche

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Bonus Mobili

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SUPERBONUS

Dal 1° gennaio 2023 il Superbonus non si applica più nella sua piena percentuale del 110 (anche se ci sono ancora casi in cui è possibile usufruire del 110…), ma del 90, anche se non per tutti, per scendere gradualmente fino al 65 per i condomini.

A partire dal 1° gennaio 2023, il Superbonus non sarà più completamente applicabile al 110 percento. Tuttavia, ci sono ancora circostanze in cui sarà possibile beneficiare di tale percentuale massima. Per quanto riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, i condomini e le persone fisiche al di fuori delle attività di impresa, arti e professioni, possono ancora usufruire di un rimborso al 110 percento. Questa possibilità è estesa anche agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente registrate, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà singola o comune, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale. Tuttavia, la detrazione si riduce al 90 percento per le spese sostenute nel 2023, al 70 percento nel 2024 e al 65 percento nel 2025. Queste detrazioni si applicano anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o edificio, nonché su edifici soggetti a demolizione e ricostruzione. Per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche al di fuori delle attività di impresa, arti e professioni, è previsto un rimborso al 110 percento, a condizione che almeno il 30 percento dell’intervento complessivo sia stato completato entro il 30 settembre 2022. Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023, la detrazione si riduce al 90 percento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a patto che il contribuente sia il titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che l’unità stessa sia l’abitazione principale del contribuente e che il reddito del contribuente non superi i 15.000 euro, come definito nel comma 8-bis.1 dell’articolo 119. Gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2023 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti con finalità sociali simili agli IACP, istituiti come società in conformità alla normativa europea sull'”in house providing”, beneficiano di una detrazione al 110 percento. Questo si estende agli interventi su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni adibiti a edilizia residenziale pubblica, così come agli interventi sulle singole unità immobiliari da parte delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, a condizione che almeno il 60 percento dell’intervento complessivo sia stato completato entro il 30 giugno 2023. Inoltre, non sono previste riduzioni di aliquota per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il Superbonus sarà applicabile, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 percento. In relazione agli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici e condotti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato registrate, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, che forniscono servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione sarà del 110 percento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

I crediti fiscali possono essere utilizzati come:

  • Detrazione dall’imposta lorda da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo; All’interno della Circolare n° 13/E dell’Agenzia delle Entrate è stata esaminata la suddivisione del vantaggio fiscale su un arco temporale di 10 anni anziché sui consueti 4, con inizio a partire dal periodo d’imposta del 2023 per semplificare l’accesso alla detrazione, prevenendo potenziali problematiche di eccedenza fiscale, in cui l’imposta lorda è inferiore all’importo della suddetta detrazione. Questa possibilità è soggetta a una scelta che deve essere specificata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e tale decisione sarà vincolante e non modificabile.

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BONUS FACCIATE 90%

Legge di Bilancio per il 2023 non ha rinnovato questa agevolazione.

Tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica dello stesso. 

Il beneficio fiscale è rivolto esclusivamente agli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 

  • zona A – include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi 
  • zona B – include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. 

Danno diritto al beneficio gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In particolare, sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada.

I crediti fiscali, pari al 90% dei costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione, possono essere utilizzati come: 

  • Detrazione dall’imposta lorda da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo; 
  • Sconto in fattura di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante; 
  • Cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Desideri saperne di più su questa agevolazione? Vorresti valutare se puoi usufruirne per il tuo immobile?

ECOBONUS

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires dal 50% all’85%, a seconda dei casi, ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti come: 

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento 
  • miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi) 
  • l’installazione di pannelli solari 
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento 

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni 
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) 
  • le associazioni tra professionisti 
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
 

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Gli interventi per quali è possibile usufruire delle detrazioni sono i seguenti:

 

65%

  • riqualificazione globale dell’edificio;
  • acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di building automation;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro). Per beneficiare della detrazione è
  • necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

 

50%

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

70%

  • interventi di tipo condominiale che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;

 

75%

  • interventi di tipo condominiale diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

Per fruire dell’agevolazione gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. 

I crediti fiscali maturati possono essere utilizzati come: 

  • Detrazione dall’imposta lorda da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Pensi che il tuo immobile abbia margini di efficientamento energetico e vuoi verificare la possibilità di usufruire dell’Ecobonus per la tua casa?

BONUS RISTRUTTURAZIONI

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia consiste attualmente in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario.
In particolare:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario
  • i soci di cooperative divise e indivise
  • i soci delle società semplici
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali omerce.
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato
  • I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze

  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali

  • ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune

  • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)

  • realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi

  • cablatura degli edifici

  • contenimento dell’inquinamento acustico

  • conseguimento di risparmi energetici

  • adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici

  • sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse

  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento

  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90(impianti elettrici) e delle norme Uni Cig per gli impianti a metano (legge 1083/71)

  • le spese per l’acquisto dei materiali

  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, leautorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

  • gli oneri di urbanizzazione

  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agliadempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

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SISMABONUS

Agevolazione per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. 

La detrazione IRPEF ed IRES si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e sono recuperabili in 5 quote annuali di pari importo.

50%

  • interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;


70%

  • se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;


75%

  • per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore;


80% > (85% per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali)

  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori;


85%

  • per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

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BONUS COLONNINE RICARICA

Questo bonus consiste in una agevolazione pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica destinate a veicoli elettrici. Il fondo stanziato ammonta a 40 milioni di euro per il corrente anno, e altrettanti per il prossimo.

Il rimborso delle spese, previa documentazione delle stesse, sarà gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, seguendo le modalità prescritte dal decreto del direttore generale emesso il 14 marzo 2023.

Possono richiedere questo incentivo le seguenti categorie di persone:

  • Privati: per l’installazione di punti di ricarica all’interno delle proprie abitazioni.
  • Condomini: per l’installazione di punti di ricarica in spazi condivisi, come specificato negli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

l piano fiscale noto come “Incentivo per la Rimozione delle Barriere Architettoniche nel 2023” è stato introdotto attraverso l’emanazione della Legge di Bilancio nel 2022. Questa misura prevede una riduzione fiscale del 75% su una vasta gamma di lavori condotti in edifici preesistenti, finalizzati all’eliminazione di ostacoli fisici, come l’installazione di pedane per carrozzine o l’allargamento delle porte. Lo scopo principale di questo incentivo è favorire una maggiore mobilità all’interno delle abitazioni private e delle aree comuni dei condomini, riducendo gli ostacoli fisici e introducendo dispositivi che agevolino la deambulazione.

L’accesso a questo beneficio non è limitato esclusivamente a individui con disabilità certificata ma è destinato in generale a tutti i contribuenti e alle organizzazioni pubbliche o private che rientrano nelle seguenti categorie:

Persone fisiche

  • Esercenti di arti e professioni;
  • Enti pubblici o privati, a patto che non svolgano attività commerciale;
  • Società semplici e associazioni tra professionisti;
  • Soggetti che conseguono reddito d’impresa.

 

Inoltre, in conformità con la Circolare n. 28/2022 dell’Agenzia delle Entrate, si può richiedere la detrazione anche in assenza di disabili o individui di età superiore ai 65 anni all’interno dell’edificio soggetto ai lavori.

  • Automazione di sistemi di trasporto come montacarichi o ascensori ◦ Rinnovo o sostituzione di pavimenti, porte e infissi
  • Aggiornamento di impianti tecnologici, inclusi servizi igienici, ascensori e citofoni esistenti
  • Installazione di rampe o piattaforme elevatrici in prossimità di scale esterne
  • Smaltimento e bonifica dei materiali demoliti o sostituiti.

 

È importante tenere presente che in alcuni casi questi lavori possono essere obbligatori per legge, come stabilito dal Decreto Ministeriale n. 236/1989, se si tratta di edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, o se sono stati oggetto di ristrutturazione dopo l’entrata in vigore del suddetto Decreto.

Tuttavia, la situazione è diversa se l’unità immobiliare è stata costruita in un periodo precedente e finora non sono stati pianificati ulteriori interventi edili. In questo caso, anche le attività commerciali situate nello stesso edificio possono rimanere aperte, nonostante la presenza di barriere architettoniche nelle parti comuni.

Sono esclusi tutti i lavori menzionati sopra se eseguiti durante la costruzione dell’edificio, in seguito a demolizione e ricostruzione, o se rientrano nella categoria di ristrutturazione edilizia, che offre ulteriori agevolazioni.

  • 50.000 euro per tutti gli edifici o unità immobiliari con almeno un accesso esterno autonomo e funzionalmente indipendente.
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari nell’edificio, se il numero è compreso tra 2 e 8.
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari nell’edificio, se il numero supera 8.

BONUS MOBILI

Questa agevolazione consiste in una riduzione fiscale del 50% sull’acquisto di mobili e elettrodomestici di classe A+ o superiore, destinati ad arredare immobili soggetti a lavori di ristrutturazione edilizia.

  • L’acquisto dei mobili deve essere collegato a un progetto di rinnovamento edilizio, il quale necessita di una documentazione formale come una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), un permesso di costruzione o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) debitamente presentata.
  • I lavori di ristrutturazione devono essere stati condotti su una proprietà soggetta a rinnovamento ed essere di proprietà dell’acquirente, oppure su una proprietà in affitto all’acquirente, a patto che sia stato stipulato un contratto di locazione a un canone concordato.
  • Gli acquisti devono essere effettuati durante l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, con pagamenti effettuati attraverso modalità tracciabili come bonifici bancari, carte di credito o di debito.
  • La detrazione fiscale si applica solo all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici classificati non inferiori alla classe A+

 

Elenco esemplificativo:

  •  letti;
  • armadi;
  • cassettiere;
  • librerie;
  • scrivanie;
  • tavoli;
  • sedie;
  • comodini;
  • divani
  • poltrone;
  • credenze;
  • materassi
  • apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Per quanto riguarda gli elettrodomestici rientrano nel bonus quelli certificati come a risparmio energetico, quindi:

  • forni con classe energetica non inferiore ad A;
  • lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie con classe non inferiore a E;
  • frigoriferi, congelatori con classe energetica non inferiore a F;
  • apparecchi per la cottura, piastre riscaldanti elettriche;
  • stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
  • forni a microonde;
  • ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

 

Sono detraibili anche gli altri elettrodomestici che non sono provvisti di etichetta (come nel caso dei piani a induzione o dei forni a microonde che sono classificati come apparecchi elettrici che erogano un’intensità di potenza variabile, perché selezionata da chi lo utilizza). Nell’agevolazione si possono includere anche trasporto e montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta per un importo massimo che è stato elevato a 16.000 € per unità immobiliare e può essere fruita in 10 quote annuali di pari importo.

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    * valore obbligatorio